Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro: imposta sugli intrattenimenti 2022

Il 16 marzo 2022 scade il termine per il pagamento annuale in unica soluzione dell’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Comunicato 04 marzo 2022).

Ai sensi dell’art. 110, co. 7, regio decreto n. 773/1931, si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 maggio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall’articolo 104 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di individuazione delle nuove basi imponibili forfetarie, si comunica che sono provvisoriamente confermate, per l’anno 2022, le categorie di appartenenza degli apparecchi ed i relativi imponibili forfetari dell’imposta sugli intrattenimenti, contenuti nel decreto direttoriale 10 marzo 2010 n. 398/CGV e, per gli apparecchi di cui all’articolo110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., le basi imponibili di cui all’articolo 14-bis, comma 3-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. Sono, altresì, provvisoriamente confermate le procedure di liquidazione e la relativa modulistica in essere.
Resta salva la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di intervenire nella rimodulazione a consuntivo o in corso di esercizio, per quanto necessario anche per l’anno corrente, sia in termini soggettivi che oggettivi, a Decreto Ministeriale adottato.

POSTE ITALIANE: lavoro agile

Siglato il 1/3/2022, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni, l’accordo sul lavoro agile.

Con l’accordo in oggetto è stato  migliorato l’impianto normativo definito dalla precedente intesa del 18 dicembre 2020, anche in coerenza ai contenuti del Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021, sottoscritto in materia da Governo e Parti Sociali.
Qui di seguito le novità di rilievo:
– ampliata la platea dei fruitori, estesa alla totalità delle figure professionali coinvolte nel periodo pandemico, compresi i Responsabili di Struttura;
– confermato il modello di accesso misto, in grado di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro;
– istituito l’Osservatorio Paritetico di Monitoraggio, con il compito di seguire l’implementazione dell’accordo, soprattutto in riferimento a casistiche di rilevante impatto sul processo (ad esempio: incidenza delle trasformazioni tecnologiche sull’Istituto);
– confermato l’Istituto dell’Accomodamento Ragionevole, unitamente all’assistenza del Sindacato in favore dei lavoratori nella fase preliminare di sottoscrizione dell’Accordo Individuale.
Inoltre, l’Azienda si è resa disponibile ad individuare in un prossimo confronto misure di carattere economico, legate al Welfare Aziendale, che supportino dal punto di vista dei costi anche le attività di lavoro rese in Smart Working.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 CCNL 23/6/2021, confermano la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile all’interno degli ambiti organizzativi e per le figure professionali per le quali si riconosce la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in tale modalità. Eventuali modifiche/integrazioni a tale elenco, da ritenersi indicativo, saranno oggetto di approfondimento congiunto preventivo con le OO.SS. nell’ambito dell’Osservatorio di cui al quartultimo capoverso del presente accordo.
Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, full time o part-time, ivi inclusi i Responsabili di Struttura tenendo conto della compatibilità dell’istituto rispetto all’attività lavorativa svolta. La concreta applicazione dell’istituto avverrà con modalità uniformi a livello territoriale, fatte salve situazioni connesse a specifiche condizioni individuali o organizzative, nonché alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con riferimento ai Responsabili, l’attivazione e il ricorso all’istituto terrà conto delle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare l’efficace coordinamento delle attività e risorse gestite.
L’adesione al Lavoro Agile avverrà, su base volontaria, mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore, il cui contenuto – coerente con le previsioni della presente Intesa – è riportato nel format allegato.
In caso di modifiche che dovessero essere apportate al suddetto format, l’Azienda si impegna a darne preventiva informativa alle OO.SS. stipulanti la presente intesa, ferma restando la possibilità di avviare uno specifico confronto.
Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolamenterà l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro, ferme restando le mansioni assegnate ed il livello inquadramentale di appartenenza.
La sottoscrizione dell’accordo di attivazione del Lavoro Agile avverrà in modalità telematica; in particolare, il personale appartenente agli ambiti organizzativi interessati dal Lavoro Agile accederà alla Sezione Self Service richieste amministrative presente sulla Intranet aziendale ai fini della presentazione della richiesta di attivazione del Lavoro Agile. Nella fase preliminare all’invio della richiesta, ciascun lavoratore potrà esprimere la volontà di avvalersi dell’assistenza sindacale, chiedendo di essere contattato da un rappresentante di una delle OO.SS. sottoscrittrici della presente Intesa che avrà indicato sull’applicativo medesimo. L’Azienda, quindi, darà evidenza a ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori che abbiano fatto richiesta della relativa assistenza, affinché la medesima O.S. proceda a contattare il lavoratore. Al termine di tale fase di assistenza, il lavoratore potrà accedere nuovamente alla intranet al fine di perfezionare la richiesta di attivazione del Lavoro Agile.
Il Lavoro Agile verrà concesso dall’Azienda con modalità e numerosità che tengano in debita considerazione quelle che sono le esigenze organizzative di ogni struttura aziendale.
In caso di accoglimento della richiesta da parte dell’Azienda, il lavoratore riceverà via email l’accordo individuale di attivazione del Lavoro Agile, generato dal sistema; relativamente ai lavoratori che si siano avvalsi dell’assistenza sindacale, copia dell’accordo individuale sarà altresì inviata, per presa visione, all’Organizzazione Sindacale che ha fornito assistenza.
L’Azienda invierà mensilmente a ciascuna O.S. l’elenco dei propri iscritti per i quali sia stato attivato il Lavoro Agile.

Calcolo Inps delle contribuzioni

Con circolare Inps n. 35/2022 è stata illustrata, con riferimento all’anno 2022, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Con la presente circolare vengono, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2022

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2022, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2022, alla circolare n. 6/2022.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2022 (NOTA 1), sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2022 a 49,91 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 1)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676/2007) che, per il 2022, è pari a 44,40 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con la circolare n. 121/2021 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 6/2022) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2021. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021 (cfr. la circolare n. 114/2021).
I salari definitivi per l’anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2021.
Come comunicato con la citata circolare n. 121/2021, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l’anno 2022, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2021 pari a 59,66 euro (cfr. la circolare n. 121/2021).
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con decreto 23 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 18 gennaio 2022, n. 13, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2022, a favore dei lavoratori in argomento.
Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2022 (cfr. la circolare n. 12/2022, allegato 2).
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 17/2022):
– 7,31 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,25 euro;

– 8,25 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,25 euro e fino a 10,05 euro;
– 10,05 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,05 euro;
– 5,32 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 44,40 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2022 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2021 (art. 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).
Artigiani: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Commercianti: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Pescatori: 27,73 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2022 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 3, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.

B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2022, per altre prestazioni

Nella circolare in oggetto vengono riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2022 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps. Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e gli importi massimi per l’anno 2022 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

Apparecchi da intrattenimento: proroga rinnovo delle autorizzazioni

È stato prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle domande di nuovi titoli autorizzatori per l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da gioco e intrattenimento già installati o verificati e certificati alla data del 1° giugno 2021, ai fini dell’adeguamento alle nuove regole tecniche e amministrative di funzionamento. (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Determinazione 24 febbraio 2022, n. 90538/RU).

Con effetto dal 1° giugno 2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha definito nuove regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta (Determinazione 01 giugno 2021, n. 172999/RU).
Per consentire l’adeguamento degli apparecchi già installati o verificati e certificati sulla base delle regole previgenti è stato previsto un periodo transitorio dal 1° giugno 2021 al 28 febbraio 2022.

In particolare, è stato previsto che i nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022. I soggetti in possesso di tali nulla osta che intendono proseguire l’esercizio degli apparecchi sono tenuti a presentare apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, previo eventuale adeguamento alle nuove regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione n. 151294/RU del 18 maggio 2021. Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità, indicando altresì la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Comunque, entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità.

Analogamente, i gestori di apparecchi meccanici ed elettromeccanici per il gioco lecito e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, al fine di proseguire l’esercizio, sono tenuti a presentare apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, a condizione che gli apparecchi rispettino le regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione n. 151294/RU/2021. Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle nuove regole tecniche, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità, indicando altresì la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Comunque:
– gli apparecchi che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio, devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2022;
– gli apparecchi che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio, devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2023.

Allo scopo di consentire la massima conoscenza dei nuovi obblighi, l’ADM ha incaricato Sogei S.p.a. ad inviare, con strumenti telematici o informatici, a tutti i possessori dei suddetti apparecchi, come risultanti dai dati in possesso di ADM desunti dai pregressi pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti, una nota informativa con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per gli adempimenti amministrativi.
Di conseguenza, con la Determinazione 24 febbraio 2022, n. 90538/RU, è stato prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle richieste dei nuovi titoli autorizzatori per la messa in esercizio dei apparecchi. Pertanto, dal 1° maggio 2022 (non più dal 1° marzo 2022) potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti dei nuovi titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica.

Operai Agricoli Foggia: variata la tabella paga

Come previsto dal CIPL 9/8/2021 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia, con decorrenza 1/1/2022 varia la retribuzione prevista per il livello 2 dell’area 3.a

Come previsto dall’accordo 9/8/2021, agli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Foggia, inquadrati nel livello 2 dell’area 3.a, si applica con decorrenza 1/1/2022, l’aumento del 2% previsto per tutti gli altri livelli a decorrere dall’1/8/2021.
Pertanto la tabella paga per gli OTD di Foggia, dall’1/1/2022 è la seguente

Area

Livello

Salario contrattuale (a)

3 elemento (b) (a x 30,44%)

Salario lordo (c) (a + b)

Trattenute previdenziali (d) (c x 8,84%)

Trattenute contrattuali (e) (c x 0,55%)

Netto (f) (c – d – e)

TFR (g) (a x 8,63%)

1.a 1 68,21 20,76 88,97 7,86 0,49 80,62 5,89
2 65,16 19,83 84,99 7,51 0,47 77,01 5,62
3 62,68 19,08 81,76 7,23 0,45 74,08 5,41
2.a 1 59,33 18,06 77,39 6,84 0,43 70,13 5,12
2 53,15 16,18 69,33 6,13 0,38 62,82 4,59
3 48,18 14,67 62,85 5,56 0,35 56,95 4,16
3.a 1 43,20 13,15 56,35 4,98 0,31 51,06 3,73
2 (2022) 37,57 11,43 49,00 4,33 0,27 44,40 3,24